WHISTLEBLOWING: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 24/2023 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, che recepisce in Italia la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (c.d. direttiva whistleblowing).

Con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha inoltre pubblicato le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” (di seguito, “Linee Guida ANAC”).

Per whistleblowing si intende la segnalazione spontanea di una persona fisica (il “whistleblower”, o “segnalante”) di un illecito commesso, o che si sospetta sia stato commesso, all’interno dell’ente pubblico o privato presso cui l’individuo lavora o collabora.

La nuova disciplina normativa, quindi, si applica tanto ai soggetti del settore pubblico, quanto a quelli del settore privato, e potrà riguardare anche meri sospetti, purché fondati, attività illecite non ancora compiute, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti, e informazioni relative a condotte volte ad occultare tali violazioni.

Rispetto alla trasmissione delle predette informazioni, questa dovrà avvenire secondo diverse modalità: tramite un canale prioritario dedicato di segnalazione interna, che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; mediante un canale di segnalazione esterna, gestito dall’ANAC; rendendo di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (c.d. divulgazione pubblica); o sporgendo denuncia all’autorità giudiziaria.

L’ANAC potrà irrogare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro laddove accerti che i sopra descritti canali di segnalazione non sono stati istituiti, che non siano state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l’adozione di tali procedure non sia conforme alla previsione di legge, nonché qualora accerti che non sia stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Le nuove disposizioni si applicano già dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249. Per questi ultimi, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.


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