La riforma del Codice della Proprietà Industriale: addio al “Professor’s Privilege”

Il legislatore italiano è intervenuto sull’articolo 65 c.p.i., dedicato alle invenzioni dei ricercatori di università ed enti di ricerca pubblici, allineandosi agli omologhi europei nel tentativo di incentivare la ricerca accademica. Quali sono le novità?

L’articolo 65 c.p.i. disciplina la titolarità dei diritti derivanti dall’invenzione, nei casi in cui questa venga sviluppata da un ricercatore nelle more di un contratto o rapporto di lavoro con un’università, un ente pubblico di ricerca o, come da recente modifica, con un IRCCS.

La riforma ha abrogato il c.d. “Professor’s Privilege”, privilegio che riservava al ricercatore i diritti nascenti dall’invenzione, stabilendo che questi debbano invece spettare alla struttura - università o ente pubblico di ricerca - di appartenenza. Il ricercatore-inventore manterrà, però, il diritto morale ad esserne riconosciuto l’autore.

Il ricercatore potrà, tuttavia, procedere autonomamente al deposito della domanda di brevetto nel caso in cui, comunicato l’oggetto dell’invenzione alla struttura di appartenenza, questa manifesti espressamente l’intenzione di non volervi procedere, o rimanga inerte per sei mesi o più.


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