I limiti dell’uso referenziale del marchio nella recente giurisprudenza della corte di giustizia

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata, a gennaio di quest’anno, sull’ambito di applicazione dell’uso referenziale del marchio nel settore della produzione e commercializzazione dei pezzi di ricambio per automobili.

Il caso concerneva la promozione e commercializzazione di griglie per radiatori, quali pezzi di ricambio non originali per autoveicoli Audi, contenenti un elemento progettato per il fissaggio dell’emblema di Audi la cui forma riproduceva il marchio figurativo di titolarità di Audi stessa. A parere del contraffattore, tale uso del marchio Audi doveva qualificarsi come lecito ai sensi dell’art. 14, par. 1, lett. c RMUE sull’uso referenziale del marchio.

La Corte di Giustizia ha invece concluso in senso opposto, stabilendo che l’uso del marchio figurativo di Audi oggetto del procedimento a quo non poteva qualificarsi alla stregua di un uso referenziale del marchio, in quanto la scelta della forma dell’elemento progettato per il fissaggio dell’emblema di Audi era guidata dalla volontà di commercializzare una griglia per radiatori che riproducesse il più fedelmente possibile quella originale, non dalla necessità reale di informare i consumatori che detti pezzi di ricambio sono destinati ad essere integrati nei prodotti di Audi.

In altre parole, la Corte ha chiarito che, nella misura in cui l’uso di un marchio dell’Unione Europea di titolarità altrui non persegue una funzione strettamente identificativa della reale destinazione del prodotto o servizio (unico interesse che trova tutela nell’art. 14, par. 1, lett. c RMUE), il titolare di tale marchio potrà legittimamente vietare a terzi l’uso nel commercio di un segno identico o simile al proprio marchio, anche ove essi operino nel settore dei pezzi di ricambio.

Trevisan & Cuonzo | www.trevisancuonzo.com

 

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