Tutela della DOP ‘Grana Padano’: il valore dell’aggettivo ‘Padano’
Con sentenza del 17 febbraio 2023, Il Tribunale di Torino ha ritenuto la parola ‘Grana’ un termine descrittivo, la cui tutela è data soltanto dall’associazione con l’aggettivo ‘Padano’, ribaltando in questo modo la precedente decisione del Tribunale di Venezia in punto di tutelabilità del termine ‘Grana’ quale componente della denominazione di origine.
Questo perché i vocaboli ‘Gran’ e ‘Riserva’ (contenuti nella denominazione del prodotto del caseificio convenuto) costituiscono, rispettivamente, termine generico e di uso comune e, pertanto, sono liberamente utilizzabili per indicare prodotti caseari a pasta dura, senza che ciò costituisca una illecita evocazione della DOP ‘Grana Padano Riserva’ ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 1151/2012.
Secondo il Tribunale torinese, inoltre, la tutela della DOP deriverebbe esclusivamente dall’associazione della parola ‘Grana’ all’aggettivo ‘Padano’, con ciò volendo ricondurre l’essenza e la ratio della tutela azionata alla sola origine geografica del noto formaggio prodotto nella Pianura Padana.
Questo vorrebbe dire che ‘Grana’ senza ‘Padano’ non è tutelabile.
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