La tutela del marchio e la creazione di non-fungible token (NFT)

I Non-Fungible Token (NFT) sono “certificati digitali unici, registrati in una blockchain, utilizzati come mezzo per registrare la proprietà di un oggetto, come un’opera d’arte digitale o un oggetto da collezione” (EUIPO Draft Guidelines 2023 edition, su https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/draft-guidelines-2023). Vanno quindi tenuti ben distinti gli NFT – costituiti in buona sostanza da “linee di codice” – ed i corrispondenti contenuti digitali – immagini, video, suoni.

Alla luce di ciò, la creazione di NFT incorporanti o collegati, nel loro uso, ad un marchio commerciale necessita di specifica autorizzazione da parte del titolare di quel marchio, tale attività costituendo una violazione a sé stante e distinta dalla violazione costituita dall’uso del marchio nelle immagini digitali associate agli NFT.

Ciò è quanto affermato recentemente da un’ordinanza cautelare del Tribunale di Roma, che, accogliendo il ricorso di Juventus Football Club S.p.A. ha ritenuto illecita la creazione di NFT da parte di una società non autorizzata a tal scopo ed ha disposto l’inibitoria dalla “ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta e/o indiretta, in qualsiasi modo e forma, degli NFT (non-fungible token) e dei contenuti digitali …, nonché di ogni altro NFT (non-fungible token), contenuto digitale o prodotto in genere” che recasse i marchi della nota squadra calcistica italiana.​

Trevisan & Cuonzo | www.trevisancuonzo.com

 

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