Le piante non sono brevettabili. La discussione è chiusa?

Con parere (G 3/19) del 14 maggio 2020 l’Ufficio brevetti europei (EPO) ha statuito la non brevettabilità delle piante ottenute esclusivamente da un procedimento essenzialmente biologico.

Si considera “essenzialmente biologico” un procedimento convenzionale di selezione e incrocio con cui viene sviluppata una nuova varietà vegetale, non diverso da quelli che normalmente si verificano in natura.

Tanto i procedimenti essenzialmente biologici quanto le nuove varietà vegetali sono espressamente esclusi dalla brevettabilità a norma dell’art. 53, lett. b), EPC. In un primo momento l’EPO aveva riconosciuto tutela alle piante ottenute da un procedimento essenzialmente biologico: interpretazione poi abbandonata con il citato parere del maggio 2020. 

Questo cambio di rotta si basa sul fatto che, a livello europeo, le nuove varietà vegetali ottenute mediante un procedimento essenzialmente biologico sono già tutelabili con la privativa varietale disciplinata dal Reg. CE n. 2100/94, che istituisce un brevetto sui generis, la cui disciplina si differenzia da quella del brevetto per invenzioni industriali e biotecnologiche. 

Con l’esclusione dalla brevettabilità delle nuove varietà vegetali si tende a garantire il libero accesso al materiale vegetale di moltiplicazione per finalità di ricerca, in conformità con il Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo.

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